I condomini, con una deliberazione assembleare che riunisca la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c. (maggioranza dei condomini intervenuti all’assemblea che, a loro volta, rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio), possono fare in modo che l’amministratore attivi un sito internet del condominio, in modo da consentire agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti relativi all’amministrazione del condominio.
Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono ovviamente poste a carico dei condomini.
C’è però un’alternativa che appare più comoda ed economica, ovvero quella che sia ogni amministratore condominiale ad attivare un proprio sito internet, attraverso il quale ogni condomino può consultare la documentazione relativa al proprio condominio, ovviamente in maniera protetta tramite utilizzo di apposite credenziali di autenticazione.