L’amministratore è, a oggi, un professionista ai sensi della legge 4/2013. E’ il legale rappresentante del condominio nei rapporti con i terzi e in giudizio. La riforma (legge 220/2012) ha previsto requisiti molto chiari. Possono svolgere l’attività di amministratore di condominio colore che:

  • godono dei diritti civili; assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio, assenza di misure di prevenzione divenute definitive, di interdizione e inabilitazione e di protesti;
  • requisiti di “professionalità” (diploma di scuola secondaria, frequentazione di un corso, svolgimento di un’attività di formazione).

La legge 220/2012 autorizza anche le società a svolgere l’incarico di amministratore di condominio. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi. Non possono invece ricoprire tale incarico le società cooperative.

L’amministratore nominato dopo l’entrata in vigore della riforma, in assenza di revoca, si vede rinnovato l’incarico di un anno alla scadenza del primo.