L’amministratore ha l’obbligo di rendere il conto della sua gestione alla fine del suo mandato annuale della gestione. Egli deve inoltre convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Il rendiconto si compone di:

  • un registro di contabilità (dove si annotano in ordine cronologico, entro trenta giorni, i singoli movimenti in entrata e in uscita),
  • un riepilogo finanziario (entrate/uscite con avanzo o disavanzo di cassa),
  • una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti e dello stato patrimoniale nel quale evidenziare i debiti e i crediti, i fondi disponibili ed eventuali riserve.

L’amministratore ha l’obbligo di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo, dai condomini o da terzi, su uno specifico conto corrente intestato al condominio.

Il rendiconto deve essere approvato dall’assemblea con il quorum di cui all’articolo 1136, comma 2 del codice civile in prima convocazione e (terzo comma) in seconda convocazione. Con lo  stesso quorum deliberativo l’assemblea approva lo stato di ripartizione delle spese che evidenzia i saldi attivi e negativi di fine gestione di ciascun condomino. Tale prospetto è necessario per ottenere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. A tal proposito, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzata delle somme dovute dagli obbligati, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.

L’assemblea condominiale può nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2 del codice civile e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà generale.