Ogni condomino può intervenire all’assemblea a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e dei millesimi. All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

La delega può essere spedita via posta, meglio se raccomandata, oppure inoltrata a mezzo mail o fax, oltre che consegnata a mani al delegato.